Art. 1
In vigore dal 24 giu 1999
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, per la campagna 1998/99, gli organismi d'intervento prendono effettivamente in consegna il risone entro e non oltre il 30 settembre 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1340:oj#art-1