Art. 1

In vigore dal 23 giu 1999
Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1600/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.
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