Art. 2

In vigore dal 18 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dalla campagna 2001/2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. (2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. (3) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4. (4) Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2. (6) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1283:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo