Art. 4

In vigore dal 7 lug 1997
1.   I programmi di stabilità sono presentati prima del 1o marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. Gli Stati membri che abbiano adottato la moneta unica in un momento successivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla moneta unica. 2.   Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.
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