Art. 7

In vigore dal 16 ott 1995
1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76: - la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all' articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, - o di non dar seguito alla gara. 2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.
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