Art. 4
In vigore dal 16 ott 1995
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.
2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1995:2429:oj#art-4