Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1921/95 è modificato come segue:

In vigore dal 16 ott 1995
1) all'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per - pesche, albicocche e pere del codice NC 2008 e - succhi di ciliegie del codice NC ex 2009 80, l'interessato può indicare, nella casella 16 della domanda di titolo di importazione, i codici NC, in particolare i seguenti: 2008 40 51 e 2008 40 59 o 2008 40 71 e 2008 40 79 e 2008 50 61 e 2008 50 69 o 2008 50 71 e 2008 50 79 o 2008 70 61 e 2008 70 69 o 2008 70 71 e 2008 70 79 o ex 2009 80 35 e ex 2009 80 38 o 2009 80 71, ex 2009 80 86, 2009 80 89 e ex 2009 80 96. I codici indicati nella domanda figurano nel titolo di importazione. »; 2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2427:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo