Art. 2
Il regolamento (CE) n. 1462/95 è modificato come segue:
In vigore dal 13 ott 1995
1. L'articolo I è completato dal seguente nuovo paragrafo 5:
« 5. Per quanto concerne i prodotti originari della Polonia e per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, il dazio applicato all'importazione è pari a 399 ECU/tonnellata maggiorato del 16 %. ».
2. L'articolo 6, paragrafo 3, è completato dal seguente comma:
« Tuttavia, per quanto concerne i prodotti originari della Polonia e per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, la cauzione è fissata a 968 ECU/tonnellata ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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