Art. 2

In vigore dal 12 ott 1995
Il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per la campagna di commercializzazione 1994/1995 a 0,05614.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2403:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1995/2403 | Portale Normativo