Art. 1

In vigore dal 12 ott 1995
1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1995/1996. Tale distillazione, che interessa tutti i vini da tavola prodotti nelle regioni elencate all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 e dell'Austria, è limitata a un volume di 6 300 000 hl. Tale quantitativo è ripartito per regioni di produzione come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Ogni produttore che abbia prodotto vino da tavola o vini atti a produrre vini da tavola può sottoscrivere, entro il 30 novembre 1995, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le autorità competenti dello Stato membro precisando segnatamente: a) il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente; b) il volume di vino che si vuole far distillare conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore in materia di qualità dei prodotti da fornire in distilleria. Tale volume non può superare i 12 hl di vino da tavola per ettaro di vigna da cui si ricavano tali prodotti, salvo per i produttori tedeschi e austriaci che non possono superare rispettivamente due e tre ettolitri per ettaro della superficie viticola coltivata; c) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale della distilleria. Il contratto o la dichiarazione è corredato dalla prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di importo pari a 5 ECU/hl. Gli Stati membri notificano alla Commissione i volumi oggetto dei contratti o delle dichiarazioni di distillazione preventiva al più tardi l'8 dicembre 1995. La Commissione determina e comunica per telex ad ogni Stato membro, al più tardi il 15 dicembre 1995, i tassi di riduzione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni suddetti, se il volume globale dei contratti e delle dichiarazioni presentati supera quello prestabilito per regione. Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, al più tardi il 15 gennaio 1996, i contratti e le dichiarazioni suddetti indicando i tassi di riduzione. La cauzione viene svincolata per i quantitativi richiesti e non accettati. 2. I volumi sottoscritti per contratto e dichiarazioni devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 15 marzo 1996. 3. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie. Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna la cauzione è incamerata. 4. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi. 5. Se del caso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 e in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5.
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