Art. 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94:

In vigore dal 11 ott 1995
1) nella rubrica « Germania » due dati regionali sono modificati come indicato nell'allegato I del presente regolamento; 2) i dati della rubrica « Francia » sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento; 3) dopo la rubrica « Paesi Bassi » è inserito il testo di cui all'allegato III del presente regolamento; 4) dopo la rubrica « Portogallo » è inserito il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.
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