Art. 1

In vigore dal 11 ott 1995
In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88, l'Austria è autorizzata a non applicare le misure di abbandono definitivo delle superfici viticole previste dallo stesso regolamento: - in tutte le superfici viticole aventi una pendenza pari o superiore al 26 %, - per tutte le superfici viticole situate nelle circoscrizioni di Oberwart, Guessing e Jennersdorf, - nella regione determinata di Vienna.
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