Art. 3

In vigore dal 11 ott 1995
1. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente. 2. La Commisisone redige ogni anno, entro tre mesi dalla fine del periodo di applicazione dei contingenti tariffari, un riepilogo, per prodotto e per paese, delle imputazioni sui contingenti che figurano nell'allegato del presente regolamento. Questo riepilogo è comunicato al comitato di gestione per gli ortofrutticoli e al comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
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