Art. 1

In vigore dal 10 ott 1995
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di disodio, di cui al codice NC 2836 20 00, originario degli Stati Uniti d'America. 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è pari al 13,9 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale Taric: 8826), fatta eccezione per le seguenti società, cui si applicano le seguenti aliquote: >SPAZIO PER TABELLA> Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati ed esportati dalla Tg Soda Ash Inc., Raleigh NC (codice addizionale Taric: 8825). 3. Salvo altrimenti disposto, si applicano al dazio in questione le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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