Art. 1
In vigore dal 9 ott 1995
Il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione è modificato come segue.
Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente:
« Per ciascuna unità amministrativa, per quanto concerne i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate ad un'altra utilizzazione, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole:
- dalla 1974/75 alla 1979/80 nella Comunità composta da dieci Stati membri,
- dalla 1978/79 alla 1983/84 in Spagna,
- dalla 1988/89 alla 1993/94 in Austria. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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