Art. 1

In vigore dal 9 ott 1995
Il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione è modificato come segue. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente: « Per ciascuna unità amministrativa, per quanto concerne i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate ad un'altra utilizzazione, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole: - dalla 1974/75 alla 1979/80 nella Comunità composta da dieci Stati membri, - dalla 1978/79 alla 1983/84 in Spagna, - dalla 1988/89 alla 1993/94 in Austria. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2365:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo