Art. 1

In vigore dal 9 ott 1995
In deroga al regolamento (CE) n. 1848/95, per l'Austria i prezzi e gli aiuti riguardanti la distillazione di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1995/1996 sono riportati in allegato. Tuttavia, qualora per la campagna 1995/1996 non venisse decisa la distillazione obbligatoria: - l'organismo d'intervento versa prima del 30 aprile 1996 al distillatore la differenza per i quantitativi consegnati, tra gli aiuti comunitari e gli aiuti per l'Austria, - il distillatore versa al produttore, per i quantitativi consegnati e prima della data succitata, la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi per l'Austria.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1995/2364 | Portale Normativo