Art. 1

In vigore dal 9 ott 1995
Per la campagna 1995/1996, i limiti d'intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono fissati come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
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