Art. 1
In vigore dal 6 ott 1995
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese di cui al codice NC 7202 30 00, originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica.
2. Per i prodotti originari della Russia l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 504 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione.
3. Per i prodotti originari dell'Ucraina (codice addizionale Taric 8848) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 492 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione.
4. Per i prodotti originari del Brasile l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 485 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione.
5. Per i prodotti originari del Sudafrica (codice addizionale Taric 8818) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 500 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione.
6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
7. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto definito al paragrafo 1 prodotto ed esportato nella Comunità dalle seguenti società, i cui impegni di prezzi sono stati accettati:
- Ucraina (codice addizionale Taric 8847):
- Nikopol Ferro Alloy Plant;
- Zaporozhye Ferro Alloy Plant;
- Sudafrica (codice addizionale Taric 8819):
- Highveld Steel & Vanadium Corporation Limited;
- Samancor Limited.
Storico versioni
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