Art. 1

In vigore dal 6 ott 1995
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silico-manganese di cui al codice NC 7202 30 00, originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica. 2. Per i prodotti originari della Russia l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 504 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione. 3. Per i prodotti originari dell'Ucraina (codice addizionale Taric 8848) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 492 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata è inferiore al prezzo minimo all'importazione. 4. Per i prodotti originari del Brasile l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 485 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione. 5. Per i prodotti originari del Sudafrica (codice addizionale Taric 8818) l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 500 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, in tutti i casi in cui quest'ultimo prezzo per tonnellata, al netto del dazio, è inferiore al prezzo minimo all'importazione. 6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 7. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto definito al paragrafo 1 prodotto ed esportato nella Comunità dalle seguenti società, i cui impegni di prezzi sono stati accettati: - Ucraina (codice addizionale Taric 8847): - Nikopol Ferro Alloy Plant; - Zaporozhye Ferro Alloy Plant; - Sudafrica (codice addizionale Taric 8819): - Highveld Steel & Vanadium Corporation Limited; - Samancor Limited.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1995/2413 | Portale Normativo