Art. 1

In vigore dal 6 ott 1995
In deroga all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di assegnazione annua per il 1996 da parte degli operatori della categoria C devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1995. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1995, il volume totale dei quantitativi richiesti. Esse informano gli operatori dei quantitativi loro assegnati entro il 27 novembre 1995.
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