Art. 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

In vigore dal 6 ott 1995
« 6. L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli contemplati dal presente articolo. Il titolo in questione viene presentato dall'interessato direttamente all'organismo incaricato del pagamento della restituzione all'esportazione. Quest'ultimo provvede alla necessaria imputazione e alla vidimazione del titolo stesso ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1995:2349:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo