Art. 2

In vigore dal 5 ott 1995
A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori. Esso stabilisce di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto retroattivo, rispettivamente, al 1° luglio 1994, al 1° gennaio 1995 e al 1° luglio 1995. Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1995, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori. Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.
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