Art. 9

In vigore dal 5 mar 1992
I quantitativi di prodotti dei gruppi 3, 13 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa atta a garantire l'efficace espletamento di tale mansione.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1992/579 | Portale Normativo