Art. 2
I quantitativi di cui trattasi sono scaglionati nel corso dell'anno nel modo seguente:
In vigore dal 5 mar 1992
- per i prodotti dei gruppi 1, 12 e 19:
- per il 1992:
- 24 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno,
- 38 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
- 38 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre,
- per gli anni dal 1993 al 1996:
- 15 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,
- 15 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno,
- 35 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
- 35 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
- per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27:
- per il 1992:
- 40 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno,
- 30 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
- 30 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
- per gli anni dal 1993 al 1996:
- 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni
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