Art. 2

I quantitativi di cui trattasi sono scaglionati nel corso dell'anno nel modo seguente:

In vigore dal 5 mar 1992
- per i prodotti dei gruppi 1, 12 e 19: - per il 1992: - 24 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno, - 38 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 38 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, - per gli anni dal 1993 al 1996: - 15 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, - 15 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno, - 35 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 35 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; - per i prodotti dei gruppi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27: - per il 1992: - 40 % nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno, - 30 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 30 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; - per gli anni dal 1993 al 1996: - 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, - 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno, - 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre, - 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
Storico versioni

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