Art. 2
In vigore dal 5 mar 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 12 febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992. Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 46.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1992:577:oj#art-2