Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3745/91 è modificato come segue:
In vigore dal 5 mar 1992
1) all'articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il primo periodo del 1992, definito all', i quantitativi rimanenti non vengono aggiunti al quantitativo disponibile per il periodo successivo. »;
2) all'articolo 5, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
« In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare durante il periodo 1o marzo - 30 giugno 1992 è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, mentre la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare negli altri periodi indicati all' è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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