Art. 2
In vigore dal 5 mar 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16. (5) GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 8. (6) GU n. L 3 dell'8. 1. 1992, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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