Art. 2
In vigore dal 7 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 3 febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1992:309:oj#art-2