Art. 2
In vigore dal 7 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 19. (5) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19. (6) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 26.
Storico versioni
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