Art. 1
In vigore dal 6 feb 1992
1. La quantità di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3264/91 viene fissata, per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1989/1990 e 1990/1991, per ciascun paese produttore di origine dello zucchero preferenziale e per singolo Stato membro di raffinazione, come indicato nell'allegato.
2. La dotazione finanziaria prevista dal bilancio di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3264/91 ammonta per la campagna di commercializzazione 1989/1990 a 10 121 826 ecu e per la campagna di commercializzazione 1990/1991 a 9 166 634 ecu.
3. L'importo del premio di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3264/91 è fissato, per 100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco:
a) a 0,842 ecu per la campagna di commercializzazione 1989/1990,
b) a 0,794 ecu per la campagna di commercializzazione 1990/1991.
Storico versioni
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