Art. 3

In vigore dal 5 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16. (4) GU n. L 5 del 10. 1. 1992, pag. 11. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 17.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1992/276 | Portale Normativo