Art. 4

In vigore dal 27 gen 1992
1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei territori occupati sono sottoposte a quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici NC, i periodi di validità e i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato. 2. Le imputazioni ai quantitativi di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana a fronte di dichiarazioni di immissione in libera pratica e del certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione al quantitativo di riferimento corrispondente avviene all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Il grado di esaurimento dei quantitativi di riferimento è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le condizioni di cui al primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1992/190 | Portale Normativo