Art. 3

In vigore dal 27 gen 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio Il Presidente A. MARQUES DA CUNHA (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1. ALLEGATO 1. Le comunicazioni descritte di seguito sono denominate « NAFO REPORT ». Le informazioni da trasmettere, nella forma specificata, sono le seguenti: 1.1. Ogni entrara della nave nella zona di regolamentazione. La comunicazione deve essere effettuata almeno 6 ore prima dell'entrata della nave e comprendere le seguenti informazioni, fornite nell'ordine qui indicato: - il nome della nave, - l'indicativo radio, - le lettere e le cifre di identificazione esterna, - la data, l'ora e la posizione geografica, - il codice d'entrata: « ENTRY », - la divisione NAFO in cui la nave sta per entrare, - il nome del comandante. 1.2. Ogni spostamento da una divisione NAFO a un'altra, salvo se effettuato tra le divisioni 3L e 3N e tra le divisioni 3N e 3O, nelle condizioni di cui al punto 1.3, e ogni spostamento dalla zona delimitata di 10 miglia su entrambi i lati delle linee che separano le divisioni 3L e 3N e le divisioni 3N e 3O, qualora non si applichino le condizioni di cui al punto 1.3. Le comunicazioni devono essere effettuate prima dell'entrata della nave in una divisione NAFO e comprendere le seguenti informazioni, fornite nell'ordine qui indicato: - il nome della nave, - l'indicativo radio, - le lettere e le cifre di identificazione esterna, - la data, l'ora e la posizione geografica, - il codice di spostamento: « MOVE », - la divisione NAFO in cui la nave sta per entrare, - il nome del comandante. 1.3. Le navi che esercitano la pesca tra le divisioni NAFO 3L e 3N oppure tra le divisioni 3N e 3O e che attraversano più di una volta, entro un periodo di 24 ore consecutive, la linea che separa queste divisioni, sempreché rimangano entro la zona delimitata (di 10 miglia su entrambi i lati delle linee tra le divisioni), comunicano, quando attraversano la prima volta la linea tra le divisioni e successivamente a intervalli non superiori a 24 ore (finché restano nella zona delimitata), le seguenti informazioni nell'ordine qui indicato: - il nome della nave, - l'indicativo radio, - le lettere e le cifre di identificazione esterna, - la data, l'ora e la posizione geografica, - il codice della zona: « ZONE », - il nome del comandante. 1.4. Ogni uscita dalla zona di regolamentazione. La comunicazione deve essere effettuata prima dell'uscita della nave dalla zona di regolamentazione e comprendere le seguenti informazioni, fornite nell'ordine qui indicato: - il nome della nave, - l'indicativo radio, - le lettere e le cifre di identificazione esterna, - la data, l'ora e la posizione geografica, - il codice di uscite: « EXIT », - la divisione NAFO in cui la nave sta per uscire, - il nome del comandante. 2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (1), dopo ogni comunicazione via radio delle informazioni di cui al precedente punto 1 devono essere immediatamente riportati sul registro di bordo: - la data e l'ora della comunicazione, - il nome della stazione che ha effettuato la comunicazione, qualora la comunicazione sia effettuata via radio. 3.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (telex: 24189 FISEU B) e alle autorità nazionali competenti dello Stato membro del quale la nave batte bandiera. 3.2. Se per causa di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave a nome della prima. (1) GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.
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