Art. 2
In vigore dal 27 gen 1992
Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'India verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2993/91 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.
I limiti quantitativi previsti all' non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'India prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2993/91.
Storico versioni
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