Art. 1
In vigore dal 23 dic 1991
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 i dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti figuranti nell'allegato I, originari delle isole Faeroeer, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.
2. Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dall'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 dell'atto di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3923:oj#art-1