Art. 1
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2943/91, il testo della terza frase del primo comma è sostituito dal seguente:
In vigore dal 20 dic 1991
« Tale importo viene convertito per mezzo del tasso di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), applicabile il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. »
Storico versioni
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