Art. 2

In vigore dal 19 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. (6) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25. (7) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28. (8) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6. (9) GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 9.
Storico versioni

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