Art. 2
In vigore dal 19 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12. (4) GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 11.
Storico versioni
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