Art. 1
In vigore dal 18 dic 1991
1. Dal 1o aprile al 31 dicembre 1992 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello indicato di fronte a ciascuno di essi:
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Nell'ambito di queste sospensioni il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione.
3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni indicate al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (2), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.
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