Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
1. I progetti di cui all', paragrafo 1, inoltrati alla Commissione dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, devono contenere i dati indicati nell'allegato III e vanno presentati nella forma prescritta da tale allegato. 2. La parte A dell'allegato III è presentata alla Commissione in duplice copia. La parte B dell'allegato III viene conservata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. 3. Lo Stato membro interessato certifica d'aver verificato l'esattezza dei dati che figurano nella parte B dell'allegato III, e sulle base di tali dati comunicherà il suo parere alla Commissione così come previsto alla parte A, punto 1 dello stesso allegato. Lo Stato membro precisa nel contempo i criteri seguiti per la selezione dei progetti e per la concessione del suo contributo finanziario, come previsto all'allegato III, parte A, punto 14. 4. I progetti di cui al paragrafo 1 vengono registrati il giorno in cui sono ricevuti dalla Commissione.
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