Art. 1
In vigore dal 18 dic 1991
1. Si procede alla vendita mediante gara permanente di alcole a 100 % vol ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese, italiano e greco.
2. I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di questa gara non superano i 400 000 hl all'anno.
3. L'alcole messo in vendita è destinato a determinate utilizzazioni nella Comunità, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 1780/89.
Storico versioni
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