Art. 2
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36. (5) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 28.
ALLEGATO
Categoria Sottogruppo Codice NC Designazione delle merci Massimale indicativo 1992 (1) 1 0407 00 30 Uova diverse dalle uova da cova 6 000 t di cui 1 500 t per trimestre 2 2 a) 0105 11 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 6 milioni di unità (2), di cui 1,5 milioni per trimestre 2 b) ex 0407 00 19 Uova da cova di galline delle specie domestiche 3 3 a) 0105 19 10 Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 2,5 milioni di unità (3), di cui 625 000 unità per trimestre 3 b) 0407 00 11 Uova da cova di tacchini o di oche 4 4 a) 0105 91 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 11 000 t (4), di cui 2 750 t per trimestre 4 b) 0207 10 15
0207 10 19
0207 21 10
0207 21 90 Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » 0207 39 13
0207 41 11 Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati 5 5 a) 0105 99 30 Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 1 800 t (5), di cui 450 t per trimestre 5 b) 0207 10 31
0207 10 39
0207 22 10
0207 22 90 Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » 0207 39 33
0207 42 11 Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati
(1) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.
(2) Equivalente uova da cova: 1 pulcino = 1,25 uova da cova.
(3) Equivalente uova da cova; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova.
(4) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasse.
(5) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasse.
Storico versioni
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