Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 158 del 22. 6. 1990, pag. 34. (5) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 51.
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