Art. 8
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.
ALLEGATO I
(Pagina / )
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - CARNI SUINE
DOMANDE DI
TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1992
Data:
Stato membro: Regolamento (CEE) n. . . . . /92 della Commissione
Mittente:
Responsabile da contattare:
Telefono:
Telefax:
Numero di pagine:
Numero d'ordine delle domande:
Quantità totale richiesta (in t):
ALLEGATO II
(Pagina / )
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - CARNI SUINE
DOMANDA DI
TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1992
Numero d'ordine: Stato membro:
Codice NC N. Richiedente (nome e indirizzo) Quantità in t Paese d'origine Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . .
Storico versioni
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