Art. 9
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3. (2) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 4. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6. (5) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.
ALLEGATO I
1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
CARNI BOVINE 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso
lordo (kg) 9 Peso
netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE
Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:
a) per carni bovine di alta qualità (1)
b) per carni di bufalo (1)
Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)
(1) Cancellare la dicitura inutile.
DEFINIZIONE
Carni di alta qualità originarie di . . . . . . .
(definizione applicabile)
Carni di bufalo originarie dell'Australia
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ
- JUNTA NACIONAL DE CARNES:
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera a).
- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:
per le carni originarie dell'Australia:
a) conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera b),
b) di cui all', paragrafo 2.
- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera c).
- FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA:
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
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