Art. 9

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3. (2) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 4. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6. (5) GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52. ALLEGATO I 1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso lordo (kg) 9 Peso netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo: a) per carni bovine di alta qualità (1) b) per carni di bufalo (1) Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato) (1) Cancellare la dicitura inutile. DEFINIZIONE Carni di alta qualità originarie di . . . . . . . (definizione applicabile) Carni di bufalo originarie dell'Australia ALLEGATO II ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - JUNTA NACIONAL DE CARNES: per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera a). - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION: per le carni originarie dell'Australia: a) conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera b), b) di cui all', paragrafo 2. - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC): per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera c). - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA): per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d). - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA: per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
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Art. 9 Regolamento (UE) 1991/3743 | Portale Normativo