Art. 2
In vigore dal 18 dic 1991
Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3721:oj#art-2