Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3721 | Portale Normativo