Art. 2
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62. (4) GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 30. (5) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 33. (6) GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 85.
Storico versioni
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