Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. Il quantitativo di cui all', lettera a) del regolamento (CEE) n. 3667/91, vale a dire 42 400 t, è riservato agli operatori che possono dimostrare di aver importato, negli ultimi tre anni, carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto dei contingenti stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 4076/88 (8), (CEE) n. 3889/89 (9) o (CEE) n. 3838/90 (10) del Consiglio. 2. Il quantitativo di cui all', lettera b) del regolamento (CEE) n. 3667/91, vale a dire 10 600 t, è riservato agli operatori che possono dimostrare: - di aver importato un quantitativo di carni bovine pari almeno a 50 t all'anno, che non costituivano l'oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3889/89 e (CEE) n. 3838/90; oppure - di aver esportato nei paesi terzi un quantitativo di carni bovine pari almeno a 110 t all'anno negli anni 1990 e 1991. Tuttavia, per gli operatori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1o dicembre 1991, è preso in considerazione solo l'anno 1991. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo: - si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché 0206 29 91; - i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto. 3. La prova di cui ai paragrafi 1 o 2 è fornita mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione. Per l'anno di riferimento 1989, gli Stati membri possono disporre che la prova dell'importazione sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo di importazione. 4. Il quantitativo di 42 400 t viene ripartito tra i diversi operatori proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento. 5. Il quantitativo di 10 600 t viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/3701 | Portale Normativo