Art. 3

In vigore dal 18 dic 1991
1. Le domande di titolo d'importazione, nei limiti del quantitativo fisso previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91, sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno feriale della settimana entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Le domande devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 50 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 1 000 t. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione mediante telescritto, non oltre le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione. Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione di cereali. 3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, a mezzo telescritto, in che misura è dato seguito alle domande di titoli. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità del titolo decorrere dal giorno del rilascio effettivo. Tuttavia, la durata di validità dei titoli d'importazione non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio. 5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la quantità immessa in libera pratica non può superare quella indicata nelle caselle 17 e 18 del titolo d'esportazione. La cifra « 0 » viene iscritta a tal uopo nella casella 19 del suddetto articolo.
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