Art. 1

In vigore dal 17 dic 1991
Ogni Stato membro trasmette all'Istituto statistico delle Comunità europee, in prosieguo denominato «Eurostat» dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale. I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivi di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/3880 | Portale Normativo