Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 17 dic 1991
1) All', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Per quanto riguarda gli scambi fra le isole Canarie, da un lato, e le altri parti del territorio doganale della Comunità, dall'altro, di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio (*), questi metodi si applicano per quanto di ragione, fatte salve le seguenti disposizioni particolari previste a tal fine.
(*) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 7. »
2) Dopo l'articolo 5 è aggiunto l'articolo seguente:
« Articolo 5 bis
Il documento T2 ES o il documento avente i medesimi effetti per l'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, redatto nelle isole Canarie conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, lettera b), primo trattino, punto 1 del presente regolamento, reca in modo apparente, nella casella riservata alla designazione delle merci, la dicitura "isole Canarie". »
3) All'articolo 14, secondo trattino, sono soppressi i termini « delle isole Canarie e ».
4) All'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i termini « alle isole Canarie od ».
5) Dopo l'articolo 18 è aggiunto l'articolo seguente:
« Articolo 18 bis
Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:
1) Le merci per le quali sono stati redatti certificati di circolazione EUR 1 o fatture debitamente completate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio (*), e alla data del 1o luglio 1991 risultavano in viaggio o in deposito provvisorio o in zona franca o vincolate al regime del deposito doganale o della trasformazuione sotto controllo doganale, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione dei predetti certificati o delle predette fatture, sono ammesse al beneficio del regime di cui all', paragrafo 1, senza che sia necessario esibire un documento T2 L, T2 L ES oppure T2 L PT rilasciato a posteriori.
2) Quando le merci di cui al punto 1 vengano rispedite dopo essere state collocate in deposito provvisorio o in zona franca o vincolate al regime del deposito doganale o della trasformazione sotto controllo doganale, esse circolano scortate, secondo il caso, da un documento T2, T2 ES oppure T2 PT o da un documento avente gli stessi effetti per l'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento. Tuttavia, queste merci non saranno più ammesse al beneficio del predetto regime dopo il 31 dicembre 1991.
(*) GU n. L 114 del 2. 3. 1988, pag. 1. »
6) Dopo l'articolo 19 è aggiunto l'articolo seguente:
« Articolo 19 bis
Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, quando merci oggetto di scambio tra le isole Canarie e il territorio doganale della Comunità, come si presentava prima del 1o luglio 1991, per quali non sono stati redatti certificati di circolazione EUR 1 o fatture debitamente completate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1135/88 risultavano alla data del 1o luglio 1991 in viaggio o, nella Comunità, in deposito provvisorio o in zona franca o vincolate al regime del deposito doganale o della trasformazione sotto controllo doganale, possono formare oggetto:
a) di un documento T2 L rilasciato a posteriori, se sono state spedite verso le isole Canarie dalla Comunità dei dieci in cui soddisfacevano alle condizioni stabilite per l'ottenimento di detto documento;
b) di un documento T2 PT rilasciato a posteriori, se sono state spedite verso le isole Canarie dal Portogallo in cui soddisfacevano alle condizioni stabilite per l'ottenimento di detto documento;
c) di un documento T2 L ES rilasciato a posteriori, se sono state spedite verso le isole Canarie dalla Spagna, quale faceva parte del territorio doganale della Comunità prima del 1o luglio 1991, in cui soddisfacevano alle condizioni stabilite per l'ottenimento di detto documento;
d) di un documento T2 L ES rilasciato a posteriori, se sono state spedite verso il territorio doganale della Comunità, quale risultava prima del 1o luglio 1991, dalle isole Canarie, in cui soddisfacevano alle condizioni stabilite per l'ottenimento di detto documento.
Tuttavia, il documento T2 L, T2 L PT oppure T2 L ES non può essere rilasciato a posteriori per i prodotti agricoli contemplati da un'organizzazione comune di mercato o per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, che hanno formato oggetto nel territorio doganale della Comunità, quale risultava prima del 1o luglio 1991, di formalità per la concessione di restituzioni all'esportazione verso le isole Canarie nel quadro della politica agricola comune. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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